Libro QUARTO›Titolo V›Capo VIII
Art. 1017
1067 / 2493Richiami in servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1017