Art. 5
Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN
In vigore dal 12 mar 2010
1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:
a) degli allegati A e B dell'ADR;
b) dell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e
c) dei regolamenti allegati all'ADN.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-5