Art. 8

Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose

In vigore dal 12 mar 2010
Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose 1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. La circolazione delle unità navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unità navali sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unità navali, purchè non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell' della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non relative a materie a media o alta radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica delle unità navali, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sulle unità navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità amministrativa competente è il prefetto del luogo ove la violazione è accertata. 15. All'espletamento delle attività autorizzative di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. — Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose | Portale Normativo