Art. 10
Disposizioni transitorie aggiuntive
In vigore dal 12 mar 2010
1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le disposizioni contenute negli allegati all'ADR, RID, ADN e successive modificazioni, in merito all'uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-10