Art. 12

Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

In vigore dal 12 mar 2010
1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell', comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. 2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all', commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all', commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. 4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all', commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti. 6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. — Sanzioni relative al consulente alla sicurezza | Portale Normativo