Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 3 apr 2025
1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli , comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell', commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, così come l', lettere f) ed h) e l', paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", ove opportuno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-3