Art. 4
Paesi terzi
In vigore dal 12 mar 2010
1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalità previste dagli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-4