Art. 4

Paesi terzi

In vigore dal 12 mar 2010
1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalità previste dagli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. — Paesi terzi | Portale Normativo