Art. 15
Sistema di codifica europeo
In vigore dal 14 gen 2017
1. Fatto salvo il comma 2 del presente articolo, si applica un codice unico europeo a tutti i tessuti e a tutte le cellule, comprese le cellule staminali emopoietiche, distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo. Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule sono rilasciati per la circolazione, è applicata come minimo la SID almeno nei documenti di accompagnamento.
2. Il comma 1 non si applica:
a) alla donazione di cellule riproduttive dal partner;
b) ai tessuti e alle cellule distribuiti direttamente per il trapianto immediato al ricevente, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191;
c) ai tessuti e alle cellule importati in Italia in caso di emergenza allorchè l'importazione è autorizzata direttamente dall'autorità competente, ai sensi dell', comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 256 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 29 aprile 2017.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-15