Art. 15 bis

Formato del codice unico europeo

In vigore dal 14 gen 2017
1. Il codice unico europeo di cui all', comma 1, è conforme alle specifiche di cui al presente articolo e all'allegato XI. 2. Il codice unico europeo, in formato leggibile all'occhio umano, è preceduto dalla sigla "SEC". È possibile l'uso parallelo di altri sistemi di etichettatura e rintracciabilità. 3. Il codice unico europeo deve riportare le sequenze di identificazione SID e SIP separate da un unico spazio o come due righe successive.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 256 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 29 aprile 2017.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-15-bis

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Art. 15 bis Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Formato del codice unico europeo | Portale Normativo