Art. 15 bis
Formato del codice unico europeo
In vigore dal 14 gen 2017
1. Il codice unico europeo di cui all', comma 1, è conforme alle specifiche di cui al presente articolo e all'allegato XI.
2. Il codice unico europeo, in formato leggibile all'occhio umano, è preceduto dalla sigla "SEC". È possibile l'uso parallelo di altri sistemi di etichettatura e rintracciabilità.
3. Il codice unico europeo deve riportare le sequenze di identificazione SID e SIP separate da un unico spazio o come due righe successive.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 256 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 29 aprile 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-15-bis