Art. 5
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall' del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-5