Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l', comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche all' del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. All', comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti
tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); »;
b) la lettera n) è soppressa;
c) alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonché»;
d) la lettera u) è sostituita dalla seguente:
«u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-1