Art. 3

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»; c) al comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-3

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Art. 3 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 | Portale Normativo