Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;
c) al comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-3