Art. 5 · Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Art. 5

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Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»; b) al comma 2, la lettera d) è soppressa; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall' del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.».
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