Art. 11

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. L' del decreto legislativo è sostituito dal seguente: « (Modalità). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».
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Art. 11 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 | Portale Normativo