Art. 11
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. L' del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
« (Modalità). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-11