Art. 14

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell', comma 1, alla lettera d) dell', comma 1, ed alla lettera c) dell', comma 1,»; b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-14

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Art. 14 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. — Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 | Portale Normativo