Art. 13

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di gioco»; b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»; c) al comma 4: 1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»; 2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)»; 3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell', comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-13

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Art. 13 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 | Portale Normativo