Art. 13
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di gioco»;
b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
c) al comma 4:
1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»;
2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)»;
3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell', comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-13