Art. 12
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
l. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» è sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;
b) il comma 2, così come rinumerato, è sostituito dal seguente:
«2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all', comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;
c) al comma 3, così come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-12