Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
In vigore dal 3 ott 2008
1. L' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente:
« (Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze). - 1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell' del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-3