Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

In vigore dal 3 ott 2008
1. L' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente: « (Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze). - 1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell' del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 | Portale Normativo