Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

In vigore dal 3 ott 2008
1. All' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione; b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze; c) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea; d) EINECS (Inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti) l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981; e) ELINCS (Elenco europeo delle nuove sostanze chimiche) lista europea delle sostanze immesse sul mercato comunitario dopo il 18 settembre 1981.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 | Portale Normativo