Art. 6

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

In vigore dal 3 ott 2008
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, in deroga agli articoli 20 e 21, sono stabiliti i casi in cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive, molto tossiche o tossiche, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali sostanze che per terzi.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 | Portale Normativo