Art. 8

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

In vigore dal 3 ott 2008
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando dall'analisi risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorità che ha disposto il prelievo, istanza di revisione di analisi, unendo la ricevuta di versamento della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanità.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-8

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