Art. 13
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 3 ott 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Gelmini, Ministro del-l'istruzione, dell'università e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-13