Art. 13

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 3 ott 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Gelmini, Ministro del-l'istruzione, dell'università e della ricerca Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo