Art. 13 · Disposizioni finanziarie

Art. 13

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 3 ott 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Gelmini, Ministro del-l'istruzione, dell'università e della ricerca Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
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