Art. 22

Modifica degli allegati

In vigore dal 22 lug 2008
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-22

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Art. 22 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Modifica degli allegati | Portale Normativo