Art. 22
22 / 24Modifica degli allegati
In vigore dal 22 lug 2008
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-22