Art. 23
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 22 lug 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle attività di cui agli , commi 1, 4 e 5, 11, comma 7, 12, commi 2 e 3, 17 e 21, comma 5, sono posti a carico dei destinatari di dette attività, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. Qualora le predette attività siano svolte dalle sezioni idrocarburi dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), le tariffe e le modalità di versamento sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le
politiche europee
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello
sviluppo economico
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro del-
l'economia e delle finanze
Maroni, Ministro del-l'interno
Sacconi, Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche
\sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-23