Art. 19

Sanzioni

In vigore dal 4 set 2013
1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all' è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; 2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all' è punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della metà.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-19

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Art. 19 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Sanzioni | Portale Normativo