Art. 19
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In vigore dal 4 set 2013
1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all' è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all' è punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-19