Art. 17
Controlli dell'autorità competente
In vigore dal 4 set 2013
1. L'autorità competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all', prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura, secondo le esigenze... al fine di garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui all', comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della struttura. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.
2. I registri di cui all' sono messi a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-17