Art. 11
Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
In vigore dal 4 set 2013
1. Il direttore responsabile nominato dal titolare di cui al decreto legislativo n. 624, del 1996, è responsabile anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e garantisce, in conformità all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale.
2. In conformità all', comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' l'autorità competente si accerta che, nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:
a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonché in modo da ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile.
b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonché per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio;
c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza almeno semestrale, della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione da parte di soggetti competenti e per l'intervento, qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo. I rapporti relativi ai monitoraggi e alle ispezioni vengono registrati e conservati dall'operatore insieme ai documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4 per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni, soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore; detta documentazione è conservata dal titolare di cui all' del decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno cinque anni successivi al termine della gestione post-chiusura di cui all', comma 3.
d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;
e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito.
4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti di estrazione nella struttura di deposito, con fogli numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla presa in carico nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei predetti rifiuti.
5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura sono trasferiti al nuovo operatore. Il cambio di operatore deve essere comunicato all'autorità competente e costituisce modifica sostanziale del piano di gestione di rifiuti di estrazione e, come tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione.
6. L'operatore notifica con tempestività, e in ogni caso non oltre le 48 ore, all'autorità competente e, per i fini di cui all', comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.
7. L'operatore presenta, conformemente a quanto indicato al comma 2, all'autorità competente una relazione con tutti i risultati del monitoraggio. L'autorità competente verifica la conformità dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove necessario, le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere se sia necessario effettuare idonee verifiche. Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117#art-11