Titolo II›Sez. I
Art. 21 ter
Accesso da parte dei soggetti obbligati
In vigore dal 23 lug 2026
1. I soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell', commi 1 e 3, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo , esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ai sensi del presente capo.
2. L'accesso dei soggetti obbligati avviene previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all', a copertura dei costi di tenuta delle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e dei costi di accesso alle stesse.
3. La richiesta di accreditamento è presentata telematicamente dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente a una o più delle categorie di soggetti obbligati;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'Autorità di vigilanza di settore di cui all', comma 2, lettera c), competente ovvero dell'organismo di autoregolamentazione di cui all', comma 2, lettera aa) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all', comma 2, lettera a);
d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
4. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione entro dieci giorni.
5. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono designare, quali delegati all'accesso, soggetti incardinati nella propria organizzazione che svolgono attività di supporto per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
6. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal fine, il gestore individua apposite misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
7. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi del presente capo. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all', secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo , garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
8. La richiesta di accreditamento di cui al comma 3, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 4, l'indicazione dei delegati di cui al comma 5 e le segnalazioni di difformità di cui al comma 7 sono resi mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, le Autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio territorialmente competente le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione di cui all', comma 2, la Camera di commercio può escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la procedura di cui al medesimo .
11. La consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
12. I soggetti obbligati che consultano la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle predette sezioni del Registro delle imprese ovvero conservano un estratto idoneo a documentare tale iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-21-ter