Titolo II›Sez. I
Art. 21 quater
Accesso da parte dei soggetti obbligati
In vigore dal 23 lug 2026
(Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse).
1. Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese, senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato:
a) il nome e il cognome del titolare effettivo;
b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;
c) il Paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;
d) le condizioni di cui all' o di cui all', comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo è tale.
2. Si considerano titolari di un legittimo interesse all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o giuridiche:
a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
b) gli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
c) persone che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
d) soggetti obbligati di Paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel Paese terzo;
e) autorità di Paesi terzi omologhe delle autorità competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto, le proprie funzioni istituzionali;
f) autorità incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, in particolare, le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all' della medesima direttiva, e le autorità incaricate di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II della medesima direttiva (UE) 2017/1132;
g) autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione europea;
h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo; i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto; l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1 o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti obbligati o autorità competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche private, trust o istituti giuridici affini, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno, inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo.
4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
5. L'accesso alle informazioni avviene per via telematica, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'.
È garantito l'accesso alle informazioni anche in via analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla Camera di commercio territorialmente competente. I soggetti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all' e accedono mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identità digitale, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La Camera di commercio territorialmente competente registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, ai sensi dell' e, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, li comunica ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
7. La Camera di commercio territorialmente competente comunica ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) 2016/679:
a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso;
b) in caso di accesso effettuato per conto di una persona giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica.
8. In caso di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorità competenti di Paesi terzi, omologhe a quelle di cui all', paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare informazioni relative all'identità delle stesse per il periodo necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali autorità. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ai sensi dell', le autorità di cui al primo periodo indicano il termine entro il quale la divulgazione della loro identità deve essere esclusa e specificano i motivi di tale esclusione, nonché il pregiudizio che deriverebbe alle analisi o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro identità.
9. Il termine di cui al comma 8 non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorità.
Decorso il termine di cui al primo periodo è possibile presentare nuova richiesta motivata di proroga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-21-quater