Art. 16 bis
Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato
In vigore dal 30 dic 2024
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti:
a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identità;
b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite;
c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati;
d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-16-bis