Capo III

Art. 74

Clausola di invarianza

In vigore dal 4 lug 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-74

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