Capo VI

Art. 33

Norma finanziaria

In vigore dal 19 gen 2008
1. Per le finalità di cui all' è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 2. Gli oneri di cui agli sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalità di cui al presente decreto. 4. I1 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell', comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell', secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-33

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Art. 33 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. — Norma finanziaria | Portale Normativo