Capo VI

Art. 31

Punto di contatto

In vigore dal 19 gen 2008
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in qualità di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-31

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Art. 31 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. — Punto di contatto | Portale Normativo