Capo V

Art. 30

Rimpatrio

In vigore dal 19 gen 2008
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale è disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-30

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