Capo VI

Art. 32

Personale

In vigore dal 19 gen 2008
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attività ed è soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attività svolta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-32

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Art. 32 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. — Personale | Portale Normativo