Capo V
Art. 25
Accesso all'occupazione
In vigore dal 22 mar 2014
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all' del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. È consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-25