Capo II

Art. 4

Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine

In vigore dal 19 gen 2008
Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine 1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. — Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine | Portale Normativo