Art. 4 · Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine
Capo II

Art. 4

4 / 34

Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine

In vigore dal 19 gen 2008
Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine 1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-4