Capo III

Art. 11

Riconoscimento dello status di rifugiato

In vigore dal 19 gen 2008
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli , in presenza dei presupposti di cui agli , salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-11

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