Capo III
Art. 11
11 / 34Riconoscimento dello status di rifugiato
In vigore dal 19 gen 2008
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli , in presenza dei presupposti di cui agli , salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-11