Art. 4

Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità

In vigore dal 24 nov 2007
1. Al fine di assicurare la rintracciabilità, i servizi trasfusionali, le unità di raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue o emocomponenti devono conservare i dati di cui all'allegato I in forma appropriata e leggibile per almeno trenta anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. — Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità | Portale Normativo