Art. 4 · Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità

Art. 4

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Registrazione di dati relativi alla rintracciabilità

In vigore dal 24 nov 2007
1. Al fine di assicurare la rintracciabilità, i servizi trasfusionali, le unità di raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue o emocomponenti devono conservare i dati di cui all'allegato I in forma appropriata e leggibile per almeno trenta anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-4