Art. 3

Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti

In vigore dal 24 nov 2007
1. I servizi trasfusionali, conformemente alla normativa vigente, devono disporre di idonee procedure che, al momento di consegnare unità di sangue o di emocomponenti destinate a trasfusioni, consentano di verificare che ogni unità consegnata sia stata trasfusa al ricevente previsto o, qualora non sia stata trasfusa, di verificare la sua successiva destinazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. — Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti | Portale Normativo