Art. 7
Prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d'importazione
In vigore dal 24 nov 2007
1. Ai fini dell'importazione da Paesi terzi di sangue ed emocomponenti, destinati alla terapia trasfusionale, la struttura richiedente assicura, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, che presso i servizi trasfusionali, le unità di raccolta e le strutture di provenienza vengano applicati un sistema di rintracciabilità ed un sistema di notifica equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-7