Art. 9
Comunicazione di informazioni fra autorità competenti
In vigore dal 24 nov 2007
1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione agli effetti indesiderati e agli incidenti gravi, al fine di assicurare che il sangue o gli emocomponenti che si sa o si presume siano difettosi vengano ritirati dalla circolazione e scartati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-9