Art. 9

Comunicazione di informazioni fra autorità competenti

In vigore dal 24 nov 2007
1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione agli effetti indesiderati e agli incidenti gravi, al fine di assicurare che il sangue o gli emocomponenti che si sa o si presume siano difettosi vengano ritirati dalla circolazione e scartati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. — Comunicazione di informazioni fra autorità competenti | Portale Normativo