Sez. VIII
Art. 57
Servizi di informazione
In vigore dal 24 nov 2007
1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.
2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-57