Art. 57 · Servizi di informazione
Sez. VIII

Art. 57

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Servizi di informazione

In vigore dal 24 nov 2007
1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale. 2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-57